La Corte di giustizia dell’Unione Europea (Sez. V, Sent. 19 dicembre 2013, n. 495/12) ha recentemente stabilito le regole tributarie da applicare ai giocatori di golf che frequentando i golf club (organismo senza scopo di lucro costituite ex art. 36 c.c.) versano somme relative ai servizi loro erogati (es. accesso al c.d. “green” – campo). In particolare tale tipologia di corrispettivi possono distinguersi a seconda che il golfista sia:
1) socio del golf club: in tal caso la Corte ritiene che la somma versata risulta essere esente da Iva;
2) esterno (non socio) del golf club: in tal caso la Corte ritiene che la somma versata risulta essere esente da Iva.
L’esenzione, secondo la recente sentenza, infatti è inerente entrambi i casi poiché si applica l’art. 132, paragrafo 1, lett. m) della direttiva 2006/112/CE relativo alle “operazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fine di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica” che gli Stati membri Ue rendono esenti.
Dunque non influisce il tipo di soggetto che gode della prestazione ricevuta dal golf club (socio o esterno al club) bensì il soggetto attivo che svolge la prestazione (il golf club che non deve avere scopo di lucro) ed il tipo di prestazione effettuata (inerente la pratica sportiva).
Tale interpretazione si discosta da quanto previsto dalla normativa domestica che all’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che tali corrispettivi non siano assoggettabili ad Iva quando:
1) risultino prestate a soci, associati o partecipanti o “nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”;
2) l’associazione sportiva dilettantistica che vuole godere di tale agevolazione deve prevedere nel proprio statuto le clausole di democraticità (ex art. 4 DPR 633/72).
Secondo quando previsto dall’attuale prassi tributaria italiana (ris. 108/e del 6 luglio 1996) a quanto incassato dal circolo golf per:
1) accedere al campo (green fees)
2) per frequentare il circolo (in quanto iscritti alle Associazioni golfistiche dai soci di altri circoli, a propria volta affiliati alla Federazione Italiana Golf ed in quanto dotati di tesserino esibito al circolo)
non è applicabile l’Iva.
Tale agevolazione non si applica ai green fees pagati da giocatori stranieri soci di circoli golfistici esteri affiliati alle rispettive federazioni nazionali a propria volta aderenti agli organismi sovranazionali (Federazione Europea di Golf e Federazione Internazionale).
Con tale sentenza invece lo status di socio non qualifica l’applicazione di Iva o meno e dunque cambiano i presupposti impositivi dell’imposta indiretta.