La Corte di Cassazione ha stabilito un altro importante concetto in materia di commercio elettronico. Con la sentenza n. 1811 del 17 gennaio 2014, sezione penale, è stato infatti chiarito che non sia importante tanto dove si trovi la piattaforma web sul quale si svolga attività di commercio elettronico ma il luogo in cui la società che la gestisce sia fiscalmente da considerarsi residente.
Nella fattispecie il server di giochi on line si trovava a Malta ma per l’attività la società la cui sede legale era anche Malta aveva chiesto la relativa concessione allo stato italiano ed i clienti erano italiani, con sede operativa in Italia.
L’aver richiesto ed ottenuto la concessione in Italia pertanto è stato il motivo sufficiente a configurare in prima analisi l’oggetto sociale in Italia e, di conseguenza, ivi anche la residenza (ex art. 73 comma 3 del TUIR).
La Corte Suprema invece non ha accolto la conclusione del Tribunale e viceversa ha evidenziato quanto fosse importante il luogo in cui si svolgesse effettivamente l’oggetto principale dell’attività indipendentemente da dove si fosse richiesta ed ottenuto la concessione (presupposto oggettivo per lo svolgimento dell’attività).
Poiché la gestione della piattaforma in tal caso era fondamentale per lo svolgimento dell’oggetto sociale e veniva svolta da Malta la residenza fiscale doveva essere rinvenuta proprio a Malta, non rilevando il fatto che la clientela fosse perlopiù italiana.
Al fine di pervenire a tale giudizio finale, la Corte ha richiamato ed applicato per analogia sostanzialmente quanto previsto da criteri e principi stabiliti dalla Convenzione OCSE che stabiliscono che la persona giuridica debba considerarsi residente nello Stato in cui è localizzata la sede di direzione effettiva dell’ente.
Inoltre è stato richiamato il criterio dell’oggetto principale dell’attività regolato dai commi 4 e 5 dell’art. 73 TUIR Italiano, il quale stabilisce che per oggetto principale si intende «l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto» e che, in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle forme di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, si deve aver riguardo «all’attività effettivamente esercitata».