Una nuova interpretazione in tema di commercio elettronico per i regimi agevolati (o forfetari). L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha emanato la risoluzione n. 75 del 28 agosto 2015, chiarendo il rapporto tra Mini One Stop Shop (più noto come MOSS) e i forfetari, superando la precedente interpretazione riportata nella la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, sugli elenchi riepilogativi Intrastat.
Com’è noto il Moss è il regime facoltativo a cui possono aderire, a partire dal 1° gennaio 2015, coloro che prestano servizi ai privati consumatori nella Comunità Europea (business to consumer). Infatti tali operatori sono soggetti all’Iva del posto in cui è stabilito, o ha il domicilio o la residenza il committente. Pertanto un operatore italiano ad esempio se presta un servizio b-to-c ad un consumatore privato inglese è soggetto ad Iva inglese e per tale motivo ad identificarsi nel Regno Unito per assolvere l’Iva. Il Moss è l’alternativa possibile all’identificazione negli Stati membri del committente (es. art. 74 sexies Dpr 633/72). Infatti è sufficiente che ci si registri tramite una procedura web per trasmettere in modalità telematica le dichiarazioni iva trimestrali e versare l’Iva dovuta.
Vi era il dubbio se i regime fiscali agevolati in Italia potessero godere proprio del Moss per il commercio elettronico diretto.
Tale regime viene adottato dalle persone fisiche che hanno una struttura snella ed una bassa capacità produttiva pertanto a loro viene concesso di versare solo un’imposta sostitutiva sui loro redditi e di poter tenere in modo semplificato le proprie scritture contabili con semplificazioni anche negli adempimenti fiscali.
Ai fini Iva tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di rivalsa e applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
E’ stato presentato un interpello relativi a soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 c. 1 2 DL 6 luglio 2011 n. 98 ed al contempo i cui committenti sono soggetti passivi Iva in altri Stati membri e soggetti residenti nel Regno Unito privi di partita Iva poiché aventi un volume d’affari al di sotto delle 82.000 sterline (pertanto non obbligati a richiederla).
Il contribuente per entrambe le tipologie di committenti aveva emesso fattura senza applicazione dell’Iva.
La risoluzione ha chiarito che alle prestazione di servizi elettronici resi sia nel business to business che nel business to consumer, si applichino le ordinarie regole di territorialità di cui alle disposizioni recate dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ricordando che resta escluso il diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata.
Inoltre ha equiparato sostanzialmente il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 56 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015 a quello cui era soggetto il contribuente per analogia.
Di conseguenza tali prestazioni “sono assoggettate ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Pertanto, anche laddove tali operazioni siano rese nell’ambito del regime agevolato, l’Iva relativa all’operazione è assolta:
– nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l’operazione fuori campo Iva in Italia;
– nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi Iva, il prestatore è tenuto ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall’articolo 74-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni.”