Quando il trust non è trasparente secondo il fisco

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Il trust è istituto tipico della common law molto flessibile e “modulabile” caso per caso nel quale vi è un sostanzialmente un rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee.
Il disponente, spesso trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.
Spesso i trustee sono trust company, ovvero società che hanno quale oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni.

Il trust non ha una disciplina civilistica Italiana ma è riconosciuto a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992) individuandone alcuni elementi essenziali:
– i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
– i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee;
– il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge.
Il trustee deve rendere conto della gestione.

La convenzione non dispone sul trattamento fiscale dei trust, perciò ogni Stato ne dispone come meglio crede.

Ora con la sentenza C.T. Prov. Novara 21 maggio 2013 n. 73/6/13 sono state introdotte novità esegetiche nel trust ai fini di considerarlo trasparente o “opaco”.

Pur riconoscendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate Italiana (ex art. 37 DPR 600/73) nell’imputare i redditi ai beneficiari (ex Circolare Agenzia Entrate 6.8.2007 n. 48) la Commissione ha ritenuto non fossero sufficienti i sospetti di interposizione fittizia (con il ruolo di potere eccessivo dei disponenti e del guardiano) nel trust stesso.
Non si può, pertanto, secondo la Commissione attribuire “la qualità di trasparente per il solo fatto che le beneficiarie siano espressamente indicate, posto che l’erogazione di redditi alle stesse è affidato…a valutazione discrezionale del trustee”.

Si riportano le motivazioni della Commissione per completezza:

“Al riguardo, rileva la Commissione che gli elementi sui quali centra la propria attenzione l’Ufficio rientrano nei limiti previsti dalla Convenzione dell’Aja ove si consideri, come messo in rilievo dalla ricorrente, che:
– la possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari è funzionale ad esigenze di flessibilità in ambito familiare e successorio, onde tenere conto dell’evoluzione degli eventi nel tempo, e la stessa eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina;
– la possibilità di ottenere l’anticipata estinzione del trust non è libera, deve essere congiunta e comunque non è costituita statutariamente come diritto;
– le manifestazioni di volontà (desideri) delle disponenti non sono vincolanti per il trustee, che deve comunque aver riguardo alle finalità del trust;
– l’ampiezza dei poteri del guardiano concerne, in sostanza, la facoltà di esprimere pareri in ordine a particolari atti, analogamente a quanto accade anche in ambito societario (poteri dell’assemblea e del socio accomandante ex art. 2320 c.c. );
– il contenuto del libro degli eventi non deve necessariamente riportare ogni accadimento, ma solo quelli modificativi degli elementi indicati nell’atto costitutivo, mentre gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono annotati a libri giornale del trust;
– la revocabilità del trustee può essere giustificata dalla lunga durata prevista per il trust stesso, e dall’opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato;
– altri elementi, quali l’asserito ruolo meramente formale del Prof. Co., presidente e socio della società trustee, l’esiguità del compenso al trustee e la dichiarazione di titolarità effettiva ai fini della normativa antiriciclaggio hanno rilievo meramente formale, senza una effettiva incidenza sui poteri del trustee.
In definitiva, ad avviso della Commissione il trust in esame è dotato delle caratteristiche essenziali di legge, autonomia del trustee e segregazione patrimoniale, né comunque le anomalie asserite dall’Ufficio valgono ad inficiarne la soggettività fiscale.”