E’ stato presentato il 24 gennaio 2014 il decreto legge in materia di rientro di capitali illegalmente detenuti all’estero fino al 31 dicembre 2013.
Si tratta sostanzialmente di quei contribuenti che non hanno indicato nel quadro RW la presenza di investimenti detenuti all’estero proprio perché i redditi che hanno percepito non erano detenuti con modalità legalmente riconosciute.
La nuova forma di autodenuncia costituirebbe un nuovo “genus” secondo i commentatori della norma in quanto non costituirebbe una sorta di condono o di amnistia ma di “collaborazione volontaria” (c.d. voluntary disclosure”).
In pratica, chi deteneva ad esempio capitali all’estero senza averne pagato le relative imposte in Italia (ad esempio per il c.d. “nero”) tramite questa nuova forma autodichiarativa da effettuare una tantum potrà cospargersi il capo di cenere innanzi all’Amministrazione finanziaria presentando la propria reale situazione patrimoniale e reddituale in relazione alle attività illecitamente detenute all’estero entro e non oltre il 30 settembre 2015 e salvarsi sostanzialmente dalla responsabilità penale.
Agli Uffici occorrerà presentare tutta la documentazione probatoria della “storia” che si andrà a raccontare al fine di poter agevolare la ricostruzione del reddito relativi ai periodi di imposta non scaduti ai fini dell’accertamento.
Questa “confessione” tributaria che dovrà avvenire con la massima trasparenza da parte del contribuente produrrà a suo favore la non perseguibilità per i reati tributari di omessa o infedele dichiarazione. Nel caso di intento fraudolento (es. fatturazione o dichiarazioni mendaci o artificiose) la pena invece verrà dimezzata.
Le modalità sul come effettuare tale comunicazione verranno chiarite con apposito provvedimento.
A seguito del “pentimento” l’Amministrazione finanziaria emetterà così un avviso di accertamento che produrrà una unica soluzione finale nel totale delle imposte da versare e con possibilità di ridurre le sanzioni fino alla metà del minimo (viceversa sarebbero ridotte di un quarto) quando in sostanza i capitali vengano trasferiti in Italia o in Paesi con i quali all’Italia è consentito lo scambio di informazioni.