Se manca il documento di trasporto, è necessario un atto che dimostri, con sufficiente evidenza, che il bene è uscito dal territorio e ha raggiunto il Paese di destinazione
Per provare l’uscita dall’Italia di una imbarcazione da diporto venduta a un soggetto Iva comunitario che la trasporta direttamente, occorre, tra l’altro, una dichiarazione dell’acquirente adeguatamente documentata (ad esempio, da un contratto di ormeggio con il porto estero), che attesti il trasferimento del bene (risoluzione n. 71/E).