Durc digitale: le regole in Gazzetta Ufficiale

  • Categoria dell'articolo:Diritto e fisco

Il Durc disponibile on line ci era già stato preventivato tramite un apposito comunicato stampa ma ora la novità prende concretamente forma dal momento che sono uscite le modalità operative in Gazzetta Ufficiale. Il Durc digitale pertanto con il DM 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 1° giugno 2015,di fatto permetterà agli utenti di ottenere via web la certificazione di regolarità contributiva scaricabile nel proprio pc (server) in modalità pdf, con una validità di 120 giorni, per qualsiasi utilizzo consentito dall’attuale normativa (es. appalti pubblici, lavori privati edili, accesso a finanziamenti, ecc.).

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La smaterializzazione del Durc era già stata prevista dal Dl 34/14 ricordando che:
– la verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
– la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
– nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La richiesta del Durc on line può essere effettuata da:

  • tutti soggetti (non sono quelli pubblici) che devono applicare il “Codice dei contratti pubblici” (di cui all’art. 3, c. 1, lett. b), del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (es. amministrazioni aggiudicatrici, stazioni appaltanti, enti aggiudicatori, ecc.)
  • le SOA
  • le amministrazioni pubbliche concedenti i titoli abilitativi edilizi (ex art. 90 c. 9 DL 91/08)
  • le amministrazioni pubbliche procedenti
  • imprese o lavoratori autonomi o, chiunque da loro delegato, vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, per la cessione dei crediti certificati.

La verifica contributiva è effettuata invece i capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi tenuti a possedere il Durc stesso.

La regolarità del soggetto da verificare (cui si immette il dato relativo al codice fiscale on line) si manifesta infatti quanto i pagamenti contributi relativi a lavoratori subordinati o collaboratori siano stati effettuati nonché quelli per i lavoratori autonomi scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica, salvo che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Se tutto coincide, la procedura eroga il pdf del Durc. Sono prevista anche particolari piccoli scostamenti che non si traducono in adempienze contributive che siano però non superiori ai 150 euro comprensivi di accessori.

In caso di cause che ostacolano l’erogazione del Durc on line viene inviata invece una pec (posta elettronica certificata) all’interessato (o al richiedente delegato dall’interessato).

Il delegato a richiedere il Durc per l’interessato potrà ovviamente essere un professionista (es. Dottore Commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Se entro 15 giorni dal ricevimento della pec l’errore non viene sanato verrà comunicata una risultanza negativa della verifica.

Per chi richiede accesso a finanziamenti l’allegato A della norma prevede la possibilità di ricorrere all’autocertificazione dei relativi requisiti.

Si ricorda che la norma entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dunque, in assenza di ulteriori chiarimenti si potrebbe ritenere che, in ogni caso, durante il mese di giugno la procedura potrebbe essere in ogni caso ritenuta valida.

Infine si segnala che fino al 1° gennaio 2017 per alcuni tipi di Durc (si analizzi l’art. 9 della norma), quali ad esempio quelli utilizzati per il rilascio di crediti certificati, al momento valgono ancora le regole pre-esistenti dunque la nuova procedura non le sostituirà.